venerdì 28 novembre 2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RESPINGE IL RICORSO DELLA COOPERATIVA MINERVA SULLA QUESTIONE DEL MIRACOLLE. ECCO LA SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7 del 2008, proposto da: Società Cooperativa Sociale ed Integrata "Minerva" O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mansutti, con domicilio eletto in Latina, via Pio VI n.36;
contro
Comune di Lenola, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Mastrobattista, con domicilio eletto presso Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;
per l'annullamento
della determinazione n. 83/07 del 3.10.07, comunicata alla ricorrente in data 9.10.2007, resa dall’Area tecnico urbanistica del comune di Lenola, avente ad oggetto la revoca della determina n. 34/07 di aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei locali del nuovo albergo – ristorante “Miracolle”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lenola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/11/2008 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale in data 11-14 dicembre 2007 e depositato il 4 gennaio 2008, la società cooperativa sociale ed integrata Minerva ONLUS ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale il comune di Lenola, dopo avere disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore della ricorrente della gara per l’affidamento in concessione dei locali del nuovo albergo ristorante “Miracolle”, avendo accertato il mancato possesso dei requisiti economici e tecnici dichiarati nella domanda, in particolare delle adeguate capacità professionali, ha disposto la revoca dell’aggiudicazione.
2) A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:
Violazione di legge. Violazione degli articoli 3 e 8 della L. R. 21/06. Eccesso di potere sotto diversi profili.
Afferma che il Disciplinare di gara richiede il possesso di requisiti professionali specifici nel settore ristorazione e/o alberghiera solo con riguardo alle persone fisiche, singole o associate, mentre, per le cooperative, richiede unicamente l’iscrizione nel registro prefettizio.
In particolare, il Disciplinare di gara al punto 2.1.1. richiede l’attestazione del possesso di adeguate capacità professionali per il settore richiesto senza però contemplare i requisiti richiesti dall’art. 8 della L.R. n. 21 /2006.
Alle cooperative, pertanto,era richiesta unicamente l’iscrizione prefettizia, l’aver svolto attività nel settore nel triennio e un volume di affari adeguato. Non si fa menzione del possesso di requisiti professionali formali quale l’esercizio in forma abituale di tale attività.
3) Con atto depositato il 19 marzo 2008, si è costituito in giudizio il comune di Lenola, deducendo l’infondatezza del ricorso.
4) Alla pubblica udienza del 7 novembre 2008, la causa è stata riservata per la decisione.
5) IL RICORSO E' INFONDATO.
6) Osserva il Collegio che il Bando di gara al punto 10 (concorrenti) stabilisce che sono ammessi a presentare le offerte imprenditori individuali e collettivi, oltre che raggruppamenti di imprenditori, secondo la disciplina prevista dall’art. 11 del d.lgs 157/95.
Il Disciplinare di gara (parte integrante del Bando) nella parte introduttiva, specifica che sono autorizzati a presentare l’offerta: “1. soggetti singoli o associati, muniti di attestazione comprovante il possesso dei requisiti professionali specifici nel settore ristorazione e/o alberghiera. 2. Cooperative che abbiano l’iscrizione nell’apposito registro prefettizio”.
7) Sul punto, NON APPARE CORRETTA LA TESI DELLA RICORRENTE, in quanto è evidente che ANCHE LE COOPERATIVE DEVONO ESSERE MUNITE DI ATTESTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E/O ALBERGHIERA e che, oltre a tale attestazione, devono essere iscritte nell’apposito registro prefettizio.
8) Ciò è confermato dalla disposizione di cui al punto 2.1.1 del Disciplinare, in cui – senza distinguere tra cooperative e non - è richiesta una dichiarazione che – tra l’altro – attesti “il possesso di adeguate capacità professionali per l’esercizio del settore richiesto”.
9) Con l’aggiudicazione provvisoria, l’AMMINISTRAZIONE resistente ha, quindi, CORRETTAMENTE richiesto – tra l’altro – alla ricorrente (determinazione n. 34/07) di produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 della L. R. n. 21/2006.
Tale norma è, infatti, quella che espressamente indica al comma 1 lett. a)-c) quali sono i requisiti professionali che si devono possedere per poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
10) In conclusione, quindi, il ricorso DEVE ESSERE RESPINTO siccome DESTITUITO DI GIURIDICO FONDAMENTO.
11) Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R. G. 7/2008 in epigrafe, LO RIGETTA.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

giovedì 13 novembre 2008

FINANZIAMENTO PER SEDI COMUNALI

Dopo aver predisposto e trasmesso apposito progetto preliminare, ci è stato finanziato dalla Regione Lazio l’importo di 224.336 euro per la ristrutturazione e l’adeguamento del municipio e della sede comunale di Via San Giovanni (sala musica).
Il finanziamento sarà utilizzato, in parte per integrare quanto più possibile il municipio all’interno del contesto del centro storico, e in parte per il rifacimento della copertura dell’immobile di Via San Giovanni allo scopo di eliminare le infiltrazioni di umido ai locali.
In particolare, l’intervento riguardante il municipio è necessario in quanto il suo aspetto architettonico, inserito all’interno dei numerosi fabbricati storici, è in contrasto con l’area circostante.
Pertanto l’intervento in progetto, prevede l’inserimento di alcuni elementi architettonici “leggeri” che mirano essenzialmente alla trasformazione dell’aspetto esteriore delle facciate, attraverso l’aggiunta di materiali simili a quelli utilizzati nel passato.
Gli interventi sicuramente renderanno giustizia all’imponenza della struttura e soprattutto permetteranno un impatto non più “vivace” all’ingresso dell’antico borgo. Tutto ciò anche a seguito del recente rifacimento delle due piazze adiacenti.

mercoledì 12 novembre 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LENOLA VOTA I RAPPRESENTANTI DEL C.A.L.

Il giorno 11 novembre il Consiglio Comunale si è riunito (come tutti quelli della regione del Lazio) per eleggere i rappresentanti del CAL (Consiglio Autonomie Locali). Si tratta di un organo la cui rilevanza istituzionale è sancita nella formulazione dell'art. 123 della Costituzione, il quale prevede l'esistenza di un Consiglio delle Autonomie Locali presso ciascuna regione quale strumento di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali.
Più in particolare, il CAL:
1) esercita l'iniziativa legislativa approvando, nelle materie di competenza, proposte di legge da portare al vaglio del Consiglio Regionale;
2) esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, nonchè sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale territoriale della Regione;
esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla Legge Regionale;
3) svolge attività di concertazione con la giunta regionale (si tratta di una funzione che sostituisce la conferenza permanente regioni-autonomie locali);
4) svolge interventi di monitoraggio sui processi di decentramento amministrativo ed elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà amministrativa, differenziazione e adeguatezza.
Il Consiglio è composto da 40 membri.
Sono componenti di diritto:
il Sindaco di Roma;
i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
i presidenti delle Province.
Sono componenti elettivi
- 17 rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo il criterio di equa rappresentanza provinciale, di cui 5 nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 5 nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti, 7 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Sono altresì componenti:
- n° 1 consigliere provinciale per ciascuna provincia;
- i presidenti di Anci Lazio, Upi Lazio, Uncem Lazio, Lega delle Autonomie Lazio e Aiccre Lazio.
A Lenola (sulla base delle liste presentate a livello regionale riguardanti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti) le votazioni dei consiglieri comunali hanno dato il seguente esito:

LISTA N° 1
UDC - UNIONE DI CENTRO, VOTI 6

LISTA N° 2
IL POPOLO NEGLI ENTI LOCALI (centro destra), VOTI 6

LISTA N° 3
CONCERTARE PER GOVERNARE (centro sinistra) VOTI 2

Assenti giustificati alla votazione i consiglieri Verardi, Taccetti e Di Fonzo.