sabato 24 gennaio 2009

ABBIAMO AVUTO RAGIONE ANCHE QUESTA VOLTA

Nel 1999 il Comune di Lenola concedeva alla Cooperativa Minerva, per un periodo di 7 anni, parte dei locali del Centro Studi “Ingrao” al canone mensile di lire 300.000 (poi 150,00 euro).
Un anno prima della scadenza del contratto, lo stesso Comune di Lenola richiedeva alla Cooperativa di liberare i locali per locazione terminata.
A ciò si opponeva la Cooperativa Minerva rappresentando che lo sfratto non era supportato da valide motivazioni e che la lettera di disdetta del contratto di locazione non era stata inviata nei tempi previsti dalla normativa.
A seguito di questo comportamento, l’Amministrazione Comunale fu costretta a rivolgersi al Tribunale per far valere i propri diritti.
In sede di dibattimento, il Comune ha sostenuto di non voler rinnovare il contratto poiché intendeva utilizzare i locali per scopi istituzionali e perché erano venuti meno i presupposti per i quali essi erano stati concessi (in quei locali non si svolgevano più progetti di pubblica utilità).
Ultimamente il Tribunale di Latina (Sezione staccata di Terracina) si è pronunciato dando ragione al Comune di Lenola :
1°)– dichiarando risolto il contratto di locazione;
2°)– ordinando il rilascio dell’immobile entro il 28 febbraio ’09;
3°)– condannando perfino la Cooperativa Minerva al pagamento delle spese di lite.
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Abbiamo voluto riportare l’esito di questa seconda controversia con la Cooperativa Minerva, solo per completezza d’informazione. Infatti noi non abbiamo nulla contro la Cooperativa al cui interno ci sono dei lavoratori che cercano di svolgere le loro mansioni nel miglior modo possibile. Speriamo però che a livello di “vertice” sia giunta all’epilogo la ricerca pretestuosa di motivi di scontro con il Comune, che non porta da nessuna parte.

7 commenti:

write26 ha detto...

Complimenti, vi sta andando tutto bene, ieri il Miracolle, oggi il Centro Studi, la fortuna è con voi, io al vostro posto tenterei di risolvere anche la questione del Chiosco, si potrebbe tentare di vendere il terreno a chi da trent’anni detiene l’attività di ristoro, basta chiedere l’autorizzazione alla Regione Lazio tralasciando qualche piccolo particolare, sarebbe un’idea praticabile, dicono che “il ferro va battuto quando è caldo”.

Mai porre limiti alla provvidenza ma il miracolo di avere una Minoranza così attenta e così vigile difficilmente potrà ripetersi, dai coraggio vendete!!!! vendete!!!! vendette!!!! cogliete il momento propizio.

Tu eva.t che ne pensi, riusciranno a trovare una formula per vendere anche il terreno dove “insiste” il Chiosco?

Io una soluzione l’avrei, ma è troppo semplice, rappresenterebbe una goccia nell’oceano, rispetto la fantasia che questa Maggioranza è in grado di porre in essere.

Che bello essere governati da chi ha sempre ragione.

Un saluto write26

Flavio ha detto...

Siete vergognosi,fate dei post x gridare vittoria su una cavolata?ora siete contenti che la cooperativa lascia il centro studi,a dimenticavo,servono le aule x l'università di don PEPPINO,siete solo ridicoli,ancora una volta avete dimostrato la vostra CATTIVERIA nei confronti di qualcuno che fa qualcosa di concreto nel paese. VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA

eva t. ha detto...

Ognuno fa i post che crede. Gridare alla "vergogna" per questo, mi sembra vergognoso per chi lo ha scritto che non riesce a guardare più in là del proprio naso.
Con le cause (parlando in generale)non penso possa parlarsi di fortuna o sfortuna. C'è un giudice che decide e giudica chi si è mosso nella legalità e nella legittimità.
Prima di parlare del chiosco dovrei informarmi di più e sentire le ragioni. Non vado avanti per "partito preso" come te, caro Write.

write26 ha detto...

Io vado avanti per partito preso caro eva.t? Il partito preso sarebbe quello della Minoranza, e allora fammi un cortesia spiegaglielo tu perché loro la pensano diversamente. Come mai?
I giudizi dei tribunali non dipendono dalla fortuna questo è vero, ma sai com’è la vita, ci sono momenti nei quali tutto ciò che fai ti si ripercuote contro, ci sono altri momenti in cui la vita sembra che ti sorrida, sono casualità ma nel secondo è più facile rischiare.
Ciao e buona domenica write26

fiaccometro ha detto...

quelli che parlano contro l'amministrazione sono tutti 'nvvidiossi....

Cooperativa Sociale Minerva ha detto...

In merito alla locazione dei locali insistenti presso il Centro Studi Renato Ingrao, concessi in locazione alla scrivente cooperativa con contratto in data 09.11.1999 ed al successivo sfratto per finita locazione comunicato dal Comune di Lenola in data 23.12.2005, è opportuno fornire ai lettori di questo blog qualche utile ed opportuna delucidazione.

Innanzitutto vogliamo precisare che non esiste alcun utilizzo improprio dei locali in quanto la concessione è stata effettuata per l’esercizio di tutte le attività previste nell’oggetto sociale della cooperativa e non solo per l’attivazione del progetto di pubblica utilità.

La legge sulle locazioni detta norme di grande equilibrio fra gli interessi in gioco. Questo perché il locatario (conduttore dell’immobile), per dar inizio alla propria attività, deve sostenere non poche spese per l’avviamento della stessa, per l’arredamento e la sistemazione dei locali. Anche in questo caso la cooperativa Minerva ha dovuto sostenere ingenti spese per la sistemazione dei locali e per la separazione delle utenze che solo in piccola parte sono state detratte dal canone di locazione.

In merito al periodo della locazione la legge è chiara: i contratti durano sei anni e si rinnovano per ulteriori sei anni, salvo disdetta motivata (art. 28 legge 392 del 27.07.1978).

E’ nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto (art. 79 legge 392/78).

Nelle comunicazioni di sfratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo sul quale la disdetta è fondata (art. 29 legge 392/78).

Anche la giurisprudenza in materia è concorde nel ritenere che lo sfratto alla prima scadenza, in assenza di motivazioni, è nullo. Si legga in proposito la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3^, n. 15635 del 07.11.2002 e la sentenza della stessa Sez. 3^ della Cassazione n. 12209 del 20.08.2003.

Al momento dello sfratto il Comune di Lenola non aveva alcuna necessità di quei locali che tutti sanno essere una piccola dependance del complesso, posta al piano seminterrato dello stesso ed avente autonomo accesso da ingresso secondario, avendo in quel momento a disposizione l’intero stabile.

L’assenza di necessità istituzionali è ulteriormente dimostrata dal fatto che successivamente, con determina n° 55 del 20.06.2007, il Comune di Lenola concedeva alla ditta De Giuli Cristina di Ceprano (FR), la locazione di una ulteriore porzione dello stabile, posta al piano terra dell’immobile.

In ogni caso le necessità istituzionali, a cui fa cenno il Sindaco, non sono mai state comunicate alla scrivente cooperativa.

Il giudice del Tribunale Civile di Latina – Sezione Distaccata di Terracina, con proprio provvedimento in data 18.06.2007, ha prima denegato la convalida dello sfratto; successivamente a conclusione del procedimento è giunto a conclusioni diverse.

Non abbiamo ancora letto le motivazioni della sentenza. Una cosa è certa: la condanna della cooperativa al pagamento delle spese processuali appare come una condanna senza mezzi termini.

Speriamo che le motivazioni siano tali da convincerci sulla bontà della sentenza.

Premesso che non abbiamo alcun interesse ad uno scontro pretestuoso con il Comune di Lenola, in caso contrario, non ce ne voglia il Sindaco ma la cooperativa dovrà difendere il diritto ad esistere e ad esercitare liberamente la propria attività, ovviamente nel rispetto della legge e pagando le tasse.

Saluti a tutti i lettori
COOPERATIVA SOCIALE MINERVA

fiaccometro ha detto...

Se le vostre ragioni sono valide come dite, perchè il tribunale ha deciso diversamente?
Ma! .....